Con il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 20 Aprile 2017 che entrerà in vigore il 6 Giugno 2017 i Comuni Italiani hanno finalmente lo strumento necessario per esaudire le richieste dei cittadini che domandano di poter pagare sulla base del rifiuto effettivamente prodotto e del relativo servizio di gestione usufruito.
Come sarà quindi costituita questa nuova tariffa?
Una parte fissa, sempre presente, a copertura delle spese comuni (amministrazione e spazzamento ma non solo)
Una parte variabile che dipenderà dagli effettivi conferimenti.
Starà ai Comuni, in accordo con quanto previsto dal DM e dalle linee guida regionali, determinare l’entità e la modalità di calcolo delle due parti.
In particolare l’oggetto e la finalità del Dm offrono:
- a) sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico. Tali criteri sono finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati
- b) sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso.
In particolare:
- Ogni utente avrà un codice identificativo personale ed univoco, i dati personali saranno gestiti sulla base al decreto legislativo 30 aprile 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali
- La misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti si ottiene determinando, come requisito minimo, il peso o il volume della quantità di Rifiuto Urbano Residuale (RUR – Rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati). La misurazione della quantità di rifiuto conferito avviene mediante pesatura diretta, con rilevazione del peso, o indiretta mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti. Ad ogni singolo utente verrà calcolata la produzione totale in Kg del RUR rispettivamente come sommatoria dei pesi conferiti o come sommatoria dei volumi conferiti moltiplicati per un coefficiente che è pari a un peso specifico del rifiuto stabilito dal singolo Comune.
- Possono altresì essere misurate le quantità di altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali, sono ammessi sistemi semplificati di determinazione delle quantità conferite.
Nel Dm si specificano i casi particolari:
- utenze aggregate domestiche
- utenze non domestiche all’interno di utenze aggregate
e le specifiche sui:
- Criteri per la realizzazione di sistemi per la misurazione
- puntuale della quantità di rifiuti
- Criteri integrativi ai sistemi di misurazione puntuale
- norme transitorie per i Comuni che nelle more dell’emanazione del presente decreto, hanno applicato una misurazione puntuale della parte variabile della tariffa
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